Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione

Il 21 luglio 2025 Assolavoro, Cgil, Cisl, UIL e le Organizzazioni Sindacali di categoria NIdiL Cgil, Felsa Cisl e UILTemp hanno sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione.

CCNL Lavoratori in Somministrazione

Si tratta di un accordo frutto di un’intensa trattativa durata oltre due anni che si configura come un contratto innovativo, inclusivo e orientato al futuro, che rafforza ulteriormente la qualità del lavoro nel settore.

Il testo riprende puntualmente l’Ipotesi di Accordo di Rinnovo del 3 febbraio u.s., salve alcune minime modifiche necessarie al fine di esplicitare il contenuto dell’Ipotesi di Accordo e con una integrazione relativa alla decorrenza con la quale le Parti firmatarie hanno definito che “per quanto concerne le disposizioni del presente CCNL che implicano la necessità di adeguamento dei sistemi informatici delle ApL e/o modifiche della modulistica in essere, queste si intendono decorrenti a far data dal 1° ottobre 2025”.

Di seguito una primissima ricognizione delle principali novità del nuovo CCNL.

Rafforzamento del sistema di welfare

Tutte le prestazioni di Ebitemp (l’Ente Bilaterale di settore che fornisce assistenza e contributi per i lavoratori in somministrazione) hanno avuto un incremento del 20% e sono state introdotte nuove misure, quali: rimborso baby-sitting, contributi per trasporto extraurbano per chi si forma, materiale didattico per figli in età prescolare e spese per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Introduzione di una nuova assicurazione sanitaria

Viene istituita una polizza sanitaria avanzata per tutti i lavoratori in somministrazione (a termine e a tempo indeterminato) con almeno 12 mesi di anzianità maturata dal 1° gennaio 2023 e contratto attivo dal 1° giugno 2025.

Tutela della maternità e contro la violenza di genere

Alle lavoratrici in gravidanza la cui missione viene interrotta o non rinnovata, è garantita un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Per le donne vittime di violenza sono previste misure specifiche di sostegno e reinserimento, inclusi strumenti economici e di conciliazione dei ritmi vita-lavoro post-congedo.

Promozione delle relazioni industriali di secondo livello

Viene valorizzata la contrattazione collettiva, non solo nella sua forma nazionale, ma anche e soprattutto attraverso la promozione delle relazioni industriali di secondo livello, pensate per rafforzare ulteriormente il dialogo tra lavoratori, aziende, Agenzie e sindacati.

Preavviso in caso di proroga

Per i lavoratori assunti in somministrazione a termine, l’informazione della proroga del contratto deve essere data con un anticipo di 3 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, salvo motivi di urgenza.

A decorrere dal 1° settembre 2025, per i contratti di durata iniziale o successivamente prorogata pari o superiore a 6 mesi, il mancato rispetto del periodo di preavviso comporta il riconoscimento di un importo, a titolo di “welfare” pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante, a ristoro del possibile danno patito dal lavoratore. Questa novità non si applica ai contratti stipulati per ragioni sostitutive di altra lavoratrice/lavoratore in gravidanza, malattia o infortunio.

Riforma della Procedura di Ricollocazione (PDR)

Viene integralmente riformata, a partire dal nome, la particolare procedura tipica del settore delle Agenzie di Somministrazione, introdotta proprio dalla contrattazione collettiva a tutela dei lavoratori assunti a tempo indeterminato per i periodi nei quali non sono in missione.

La procedura è definita ora “di ricollocazione” (nel previgente contratto invece era “per mancanza di occasioni di lavoro”) a sottolineare lo scopo di favorire occasioni di reimpiego dei lavoratori assunti a tempo indeterminato privi di assegnazione in missione, fornendo loro strumenti formativi e di sostegno al reddito.

La “nuova” procedura, attivabile dall’Agenzia sin dal giorno successivo al termine della missione, a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, ha una durata di 180 giorni, estesa in casi specifici (lavoratori con disabilità, lavoratrici in gravidanza o in caso di infortunio sul lavoro).

A seguito dell’attivazione, effettuata per il tramite Forma.Temp (il Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati) è previsto un percorso di ricollocazione, d’intesa con il lavoratore e le rappresentanze sindacali, nel corso del quale l’Agenzia predispone, sulla base di un bilancio delle competenze del lavoratore, un piano di riqualificazione ad hoc, finalizzato a favorire la rioccupazione ed eroga la formazione ivi prevista.

Durante tutta la procedura, i lavoratori hanno diritto ad un’indennità, erogata dall’Agenzia, di 1.150 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del TFR (in luogo dei 1.000 previsti dal CCNL previgente); in caso di lavoratori assunti a tempo parziale, l’indennità è parametrata in base all’orario previsto contrattualmente e comunque non inferiore a 575 euro al mese lorde e comprensive di TFR (in luogo dei 500 previsti dal CCNL previgente).

Decorsi 120 giorni dall’attivazione della procedura, in caso di mancata ricollocazione, è previsto l’inserimento dei dati dei lavoratori in un database di settore (“Basket CV”) al quale possono accedere tutte le Agenzie per il Lavoro per offrire proposte di lavoro che i lavoratori potranno accettare o meno.

L’obiettivo è, chiaramente, di favorire la ricollocazione e la ripresa dell’attività lavorativa.

Terminata la procedura, erogato il percorso di riqualificazione previsto nel Piano individuale, qualora le attività di ricollocazione non abbiano dato esito positivo, l’Agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, comunicando il licenziamento individuale a seguito del quale il lavoratore ha accesso alla NASpI.

Ulteriore novità del rinnovo contrattuale è la previsione di una Procedura di Ricollocazione Plurima, attivabile in caso di interruzione e/o mancato rinnovo di missioni di lavoratori somministrati presso il medesimo utilizzatore, anche da più Agenzie per il Lavoro, in numero pari o superiore a 30 nell’arco di 1 mese ovvero 20 su istanza della singola Agenzia.

In tali ipotesi, ferme restando le previsioni generali per la Procedura di ricollocazione “singola”, il CCNL prevede un confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore volto ad individuare iniziative che favoriscano: la continuità occupazionale, incentivi alla ricollocazione, l’accesso semplificato a prestazioni a supporto della mobilità territoriale e misure di politica attiva ad hoc.

Aumento importo indennità di disponibilità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

Il rinnovo del CCNL conferma l’impianto già previgente: i lavoratori assunti a tempo indeterminato per i periodi in cui non prestano attività lavorativa presso imprese utilizzatrici e non sono soggetti alla Procedura di Ricollocazione sono a disposizione dell’Agenzia ed hanno diritto a percepire un’indennità pari a 1.000 euro lordi al mese, comprensivi del TFR, erogati direttamente dall’Agenzia (in luogo dei precedenti 800) e 500 euro lordi al mese per i part-time (prima 400€).

Introduzione e rafforzamento dei diritti e delle tutele per i lavoratori in disponibilità

In caso di infortunio e maternità, il CCNL prevede che qualora l’evento insorga in costanza di missione, l’indennità dovuta ai lavoratori viene riparametrata sull’ultima retribuzione mensile prima della messa in disponibilità.

Se invece l’evento si verifica durante il periodo di disponibilità, l’indennità è quella standard.

Ai lavoratori in disponibilità viene, inoltre, riconosciuto il diritto a richiedere: giornate di indisponibilità (pari al numero di giorni di ferie maturate, non fruite e liquidate al termine della missione); un periodo di congedo matrimoniale (della durata di 15 giorni); permessi studio (30 ore totali, a fronte della presentazione di specifica documentazione) e un periodo di aspettativa non retribuita nella misura massima di 4 mesi, elevabili a 6, revocabile da parte dell’Agenzia con 20 giorni di preavviso.

Inoltre, a favore dei lavoratori in disponibilità viene introdotto un sistema di sorveglianza sanitaria.

Maggiore attenzione alla formazione

Con l’obiettivo di aumentare la quantità e qualità di offerta formativa a favore dei lavoratori somministrati, si prevede la gestione pattizia di oltre 160 milioni di euro del fondo Forma.Temp, risorse destinate a una formazione continua e personalizzata, istituendo anche una nuova Commissione Nazionale Paritetica sulla Formazione.

Ampliamento del sistema di incentivi all’assunzione

Sono stati introdotti nuovi incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, contrattazione collettiva di secondo livello, ricollocazione lavoratori nel Basket CV, lavoratrici in gravidanza, lavoratori infortunati.

Maggiore tutela contrattuale e disciplinare

Il nuovo CCNL prevede che ai lavoratori in missione si applicano integralmente le fattispecie oggetto di contestazione e le sanzioni del CCNL dell’utilizzatore, consolidando il principio di parità di trattamento. Per i lavoratori in disponibilità, invece, è stato previsto uno specifico codice disciplinare, chiarendo il perimetro degli obblighi che competono al lavoratore, anche con riferimento alle caratteristiche della congruità della proposta di lavoro e delle conseguenze della violazione.

Somministrazione con Monte Ore Retribuito Garantito (MOG)

Fermo restando l’impianto già delineato dal previgente CCNL, le principali novità riguardano: l’eliminazione dell’ipotesi di MOG della durata di 1 mese e l’introduzione di una durata minima di 4 mesi con Monte Ore Retribuito Garantito in misura minima del 35% su base mensile dell’orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l’utilizzatore. Inoltre, a favore dei lavoratori che subiscono un cambio di fascia (sempre da comunicarsi con un preavviso di una settimana) e per quelli addetti a lavoro notturno ai quali il giorno e l’ora della prestazione vengano comunicati con un preavviso inferiore a 7 giorni prima dell’inizio dell’attività, sono previste specifiche maggiorazioni.

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