Legge di Bilancio 2026: le principali novità per persone e imprese

Scopri tutti i dettagli della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, in materia di fisco, lavoro e previdenza.

Legge di Bilancio 2026 | Immagine di anteprima con dettaglio di avvocati al lavoro su dei documenti

Misure fiscali

Revisione della disciplina dell’IRPEF

Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compreso tra 28 e 50 mila euro).

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026, sono soggetti, salvo rinuncia del lavoratore, ad un’imposta sostitutiva agevolata del 5%.

La misura è destinata ai lavoratori con complessivo reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2025 a 33.000 euro.

Premi produttività e dividendi corrisposti ai lavoratori

Nel periodo di imposta 2026/2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate a titolo di premi di produttività o di partecipazione agli utili d’impresa è ridotta dal 5% all’1%.

Contestualmente, il limite massimo di importo agevolabile è innalzato da 3.000 a 5.000 euro. Inoltre, è prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’imposta sul reddito, nella misura del 50%, dei dividendi corrisposti ai lavoratori, derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.

Buoni pasto

Il valore non imponibile dei buoni pasto erogati in formato elettronico è elevato da 8 euro a 10 euro.

Lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni

Per il periodo d’imposta 2026, salvo espressa rinuncia del lavoratore, le somme corrisposte a titolo di maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e su turni sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite massimo annuo di 1.500 euro.

Destinatari dell’agevolazione sono i dipendenti del settore privato, con esclusione dei comparti turistico e alberghiero, con reddito nel 2025 non sia stato superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro, è invece riconosciuto per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e festivo.

Il trattamento è concesso su richiesta del lavoratore direttamente dal datore di lavoro che recupera le somme corrisposte mediante compensazione fiscale.

Misure per la genitorialità

Trasformazione orario di lavoro ed esonero contributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2026 a favore dei lavoratori e lavoratrici con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli disabili, è riconosciuta una priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. In tali casi è previsto anche un esonero contributivo totale per la durata massima di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Integrazione al reddito per lavoratrici madri con due o più figli

Esclusivamente per l’anno 2026, viene introdotta, su richiesta, un’integrazione al reddito mensile pari a 60 euro (non imponibili) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro a favore delle lavoratrici con reddito di lavoro non superiore a 40.000 euro.

Contratti sostitutivi

I contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, stipulati per ragioni sostitutive di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, possono essere prolungati sino al compimento del primo anno di età del bambino per un ulteriore periodo di affiancamento. Nelle aziende con meno di 20 dipendenti, ai datori di lavoro che assumono per ragioni sostitutive è concesso uno sgravio contributivo del 50% (in caso di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto).

Congedi parentali

È innalzato da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale.

Congedo per malattia del figlio

È raddoppiata, da 5 a 10 giorni annui, la durata del congedo non retribuito per malattia del figlio, fruibile alternativamente da ciascun genitore, per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni (in luogo del precedente limite di 8 anni).

Esoneri contributivi

Sgravio assunzioni

Viene introdotto un nuovo esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione di premi e contributi INAIL, finalizzato a promuovere l’occupazione giovanile e le pari opportunità nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES).

Lo sgravio è riconosciuto per un massimo di 24 mesi in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, effettuate sempre nello stesso periodo. I requisiti, le modalità di accesso e le condizioni di applicazione dell’agevolazione saranno definiti da un apposito Decreto interministeriale.

Lavoratrici madri

A favore dei datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026, donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi è concesso uno sgravio nel limite massimo di 8.000 euro annui (riparametrato e applicato su base mensile) per un periodo pari a: (i) 12 mesi nel caso di assunzione a termine (anche in somministrazione); (ii) 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e (iii) 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. 

Previdenza complementare

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo espressa rinuncia. L’eventuale rinuncia all’adesione automatica ed il conseguente conferimento dell’importo del TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare deve essere effettuata dal lavoratore entro due mesi dalla data di assunzione. Fermo restando che la scelta può essere sempre revocata dal lavoratore, il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione ricevuta, dare comunicazione alla forma pensionistica di destinazione ed iniziare ad effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni sopra indicato.

Inoltre, è onere del datore di lavoro fornire al lavoratore tutte le informazioni necessarie ad effettuare una scelta, anche nei confronti dei lavoratori non di prima assunzione al fine di consentire a coloro che hanno già aderito ad una forma pensionistica complementare, di decidere a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione.

ManpowerGroup Italia

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