Decreto Lavoro: le novità per contratti a termine e in somministrazione di lavoro
Il 9 ottobre us, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 9/2023 contenente le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro (D.L. 48/2023 convertito nella L. 85/2023) in materia di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

La Circolare, dopo aver richiamato gli istituti che non hanno subito modifiche (limiti di durata massima alla successione di contratti a termine pari a 24 mesi, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva; disciplina delle proroghe; obbligo di stop&go, applicabile solo ai contratti a termine diretti) si sofferma, in particolare, sulle novità in tema di causali.
Ad oggi, il contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, può essere prorogato o rinnovato liberamente entro i primi 12 mesi (c.d. periodo di acausalità) superati i quali è necessario apporre le causali:
- stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, a livello di impresa, dalle loro RSA o RSU. Le causali già previste dalla contrattazione collettiva possono continuare ad essere utilizzate, sino a scadenza dei relativi contratti collettivi, salvo che non si tratti di un mero rinvio alle fattispecie legali individuate dal Decreto Dignità (D.L. 87/2015) che possono ritenersi superate dalla nuova disciplina.
- in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva e, comunque entro il 30 aprile 2024, da esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Sul punto, la Circolare precisa che tale data è riferita alla stipula di un nuovo contratto di lavoro la cui durata potrà superare il 30 aprile.
- per la sostituzione di altri lavoratori. Rispetto a tale ipotesi, il Ministero conferma l’onere di precisare nel contratto le ragioni concrete della sostituzione anche al fine di fruire di eventuali sgravi contributivi e ferme restando le ipotesi di divieto.
La Circolare, dopo aver ribadito le ipotesi di deroga alla disciplina delle “nuove” causali (contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, da università private, istituti, società pubbliche ed entri privati di ricerca, con lavoratori chiamati a svolgere attività connessa alla ricerca scientifica) quanto alla novità della acausalità nei primi 12 mesi, chiarisce la volontà del legislatore di uniformare il regime delle proroghe e dei rinnovi che, entro tale termine, possono adesso intervenire liberamente, senza cioè obbligo di apposizione della causale.
Fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi (o quello diverso, previsto dalla contrattazione collettiva) ai fini del calcolo dei 12 mesi di acausalità il Ministero chiarisce altresì che si deve tener conto (solo) dei contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro (utilizzatore, in caso di somministrazione) e lavoratore con la conseguenza eventuali contratti stipulati prima, non prorogati né rinnovati dopo tale data, non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi di acausalità.
Infine, la Circolare elenca le novità in tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato introdotte dal Decreto Lavoro secondo il quale non rientrano nel computo dei limiti percentuali di utilizzo dello staff leasing (20% rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato salve diverse previsioni della contrattazione collettiva) i lavoratori assunti dall’agenzia con contratti di apprendistato, coloro che da almeno 6 mesi fruiscono del trattamento di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali nonché lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 sulla base del Regolamento europeo n. 651/2014.
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