Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)

A favore dei datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi e in misura del 60% della retribuzione mensile

per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani che alla data dell’assunzione: 

  1. non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  2. non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET); 
  3. che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. 

La domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’INPS mediante procedura telematica. L’Istituto, entro cinque giorni, deve fornire un riscontro in ordine alla sussistenza dell’effettiva disponibilità di risorse. In caso di capienza, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione entro il termine perentorio di 7 giorni e comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione entro 7 giorni successivi. 

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio che viene riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui ha fatto seguito la stipulazione del contratto di assunzione.

 

Legal Affairs ManpowerGroup