Qual è la differenza tra ferie, permessi e ROL? Te lo spiega Manpower

Ferie, permessi e ROL sono tre tipologie di “assenze” concesse al lavoratore molto diverse tra loro per modalità di maturazione, fruizione e liquidazione. Proviamo a fare chiarezza!

Tutto quello che c’è da sapere sulle “Ferie”

Il diritto alle ferie è ufficialmente riconosciuto dalla Costituzione e il lavoratore non può rinunciarvi: è, infatti, un periodo di astensione dal lavoro necessario per ricaricare corpo e mente.  

Il Codice Civile assegna a ogni dipendente un minimo di quattro settimane all’anno di ferie retribuite, di cui due devono essere godute in modo consecutivo. Si tratta di una condizione generale, poiché a seconda del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro, un lavoratore potrebbe avere diritto a più di quattro settimane di ferie.

Ad esempio, nel CCNL del Commercio sono previsti 26 giorni di ferie all’anno, anche in caso di part-time. Per capire quante sono le ferie che ti spettando, quindi, la prima operazione da compiere è consultare la tipologia di contratto in essere. 

Come si maturano le ferie

Considerando sempre il caso del CCNL del Commercio, un lavoratore con 12 mensilità matura poco più di 2 giorni di ferie al mese (26 giorni/12 mesi).
Le ferie maturano regolarmente durante la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio sul lavoro, il congedo matrimoniale, la partecipazione ai seggi elettorali, mentre si usufruisce di permessi retribuiti.

Invece, la maturazione delle ferie viene sospesa mentre il lavoratore è assente per congedo parentale (maternità facoltativa), malattia dei figli, svolgimento di funzioni pubbliche o cariche sindacali, permessi e aspettative non retribuiti.

Come leggere le ferie in busta paga

Le ferie sono normalmente calcolate a giorni, anche se all’interno delle buste paga spesso compaiono in ore. Solitamente, per facilitare la lettura, il conteggio delle ferie è accompagnato dalla sigla O (ore) oppure G (giorni). 

Nella sezione relativa alle retribuzioni del cedolino mensile si trovano normalmente tre voci: ferie maturate, ferie godute, ferie residue. 
A volte compaiono due ulteriori diciture: ferie AP, ovvero le ferie accumulate nell’anno precedente, e ferie AC, le ferie dell’anno in corso. 
In base alle prassi aziendali adottate, l'ammontare delle ferie può essere inserito nella busta paga secondo due modalità differenti:

  1. tutti i giorni di ferie annuali spettanti al dipendente vengono inseriti nella busta paga di gennaio
  2. alla fine di ogni mese vengono aggiunti i giorni di ferie maturati durante il mese corrente, sommati ai giorni accumulati in precedenza.

Quando le ferie godute sono maggiori di quelle disponibili in busta paga, alla voce ferie residue, si legge invece un valore preceduto dal segno - (meno): sono le cosiddette ferie in negativo. Questo “debito” viene recuperato nei mesi successivi, non appena il dipendente matura abbastanza ferie da annullare la negatività. 

Quando le ferie “non godute” possono essere pagate 

Delle quattro settimane di ferie retribuite spettanti ad ogni lavoratore, due di queste devono essere utilizzate nell'anno in cui sono state maturate, mentre le altre due possono essere godute entro un periodo massimo di 18 mesi dalla maturazione.

In nessun caso è consentita la monetizzazione, ossia il pagamento in denaro, anche parziale, in busta paga delle ferie obbligatorie.  Ciò significa che è proibito sia per l'azienda impedire al dipendente di usufruire delle sue ferie, e tantomeno il dipendente può rifiutarsi di godere delle stesse in cambio di una compensazione economica. Ci sono tuttavia delle eccezioni:

  • nel caso in cui un dipendente termini il proprio rapporto di lavoro – per qualunque motivo - con ferie accumulate non utilizzate, il lavoratore ha il diritto al pagamento delle ferie non godute. 
  • nel caso in cui il lavoratore avesse a disposizione da contratto altri giorni di ferie, oltre alle quattro settimane obbligatorie, ha la possibilità di rinunciare a usufruire delle ferie in cambio di una retribuzione da ricevere in busta paga. 

Permessi e ROL 

I permessi e i ROL - Riposi Obbligatori Lavorativi - condividono con le ferie solo lo scopo di recuperare energie psicofisiche e il fatto di essere retribuiti. Si differenziano invece perché: sono conteggiati a ore e non a giorni, non hanno un limite minimo sotto cui è vietato andare, non sono stabiliti dalla legge ma dai contratti collettivi.

I permessi consentono ai dipendenti di potersi assentare dal lavoro per periodi brevi. Il permesso di lavoro è un diritto riconosciuto dalla legge italiana e può venire accordato a due condizioni: particolari motivazioni da parte del lavoratore (ad esempio una visita medica o l’accudimento di un parente) e la richiesta sulla sola base oraria. 
 
Esistono permessi retribuiti e non retribuiti. I primi includono solitamente i congedi formativi, matrimoniali, parentali, per motivi personali e familiari, per l’assistenza dei disabili, le visite mediche, permessi per cariche pubbliche ed elettive o per attività sociali e di volontariato.

Con i permessi non retribuiti, invece, i lavoratori possono astenersi dall'attività lavorativa senza ricevere alcuna retribuzione in busta paga e le ore di assenza vengono sottratte dallo stipendio. Se la necessità di astensione si prolunga, si trasforma in una vera e propria aspettativa sul lavoro. Alcune motivazioni alla base dei permessi non retribuiti possono essere: gravi problemi familiari, formazione, per ricoprire cariche pubbliche o svolgere attività sindacali.

I dipendenti, invece, possono usufruire dei ROL senza dover fornire una motivazione, a differenza di altre tipologie di permessi come quelli per lutto o per studio, per i quali spesso è richiesta giustificazione. 

A differenza dei permessi, i ROL:

• possono essere usufruiti dai dipendenti senza fornire una motivazione
• sono sempre retribuiti, diversamente da alcuni permessi, che invece possono non esserlo

Sia ROL che permessi, sono presenti in busta paga se e nella misura in cui sono previsti dal contratto collettivo che regola la tua attività. 

Come maturano permessi e ROL 

I permessi e i ROL maturano ogni mese seguendo le stesse modalità previste per le ferie, con l’unica differenza che sono regolati a ore e non a giorni e il rateo si accumula solo se il dipendente ha lavorato per almeno 15 giorni nel corso del mese. 

Dove trovare ROL e permessi in busta paga 

I permessi e i ROL sono inclusi tra gli elementi che contribuiscono alla retribuzione e si trovano nel corpo principale della busta paga o nella sezione inferiore. Nel mese cui si riferisce la busta paga, è possibile verificare se sono stati usufruiti permessi, ROL o altre tipologie di assenze. 

Permessi e ROL non goduti 

Nei contratti collettivi sono indicate varie scadenze entro le quali i lavoratori possono usufruire dei permessi e dei giorni di ROL accumulati. Queste scadenze possono essere il 31 dicembre dell'anno in corso oppure entro i successivi 18 mesi. Qualora il dipendente abbia ancora giorni non utilizzati al termine fissato, tali giorni devono essere pagati nella prima busta paga disponibile. Il pagamento dei permessi non goduti avviene allo stesso modo di un giorno lavorativo ordinario. 

Festività 

Tutte le Festività riconosciute dalla Legge concedono al lavoratore non solo il diritto di assentarsi dal lavoro, ma anche di ricevere la retribuzione giornaliera normale. Le festività includono tutti i giorni indicati in rosso nel calendario, come il 1° gennaio, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 24 e 25 dicembre, e tutte le domeniche. Per un elenco completo, si può fare riferimento a tutte le festività civili e religiose stabilite dalla Legge 54/1977. 

Lavorare durante le festività permette al dipendente di ricevere un'indennità aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione giornaliera. Tale indennità corrisponde al 50% in più della paga normale ottenuta dal lavoratore per quel giorno. In altre parole, il lavoro durante le festività viene considerato straordinario. Inoltre, se una festività coincide con il giorno di riposo spettante al lavoratore, la norma generale prevede che il dipendente abbia diritto a un giorno di riposo aggiuntivo per compensare la festività. Tuttavia, è importante consultare il contratto di lavoro applicato, poiché le disposizioni specifiche sulle festività possono variare notevolmente rispetto alle norme generali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Ex festività soppresse e non godute: 32 ore di permessi retribuiti all’anno 

Ai lavoratori spettano ogni anno 32 ore di permessi annui per ex festività, ovvero quei giorni che non rientrano più tra le ricorrenze festive agli effetti dell’articolo 1 della Legge n. 54 del 1977, come il 19 marzo - Festa del Papà - e il 4 novembre - Festa dell’Unità Nazionale. Pur non essendo più festività segnate in rosso sul calendario, sono oggi ancora retribuite.
Queste ore di permessi a titolo di ex festività si aggiungono ai permessi retribuiti ROL (Riduzione orario di lavoro) spettanti secondo il CCNL applicato al rapporto di lavoro
Se non godute, le ex festività rappresentano un emolumento a cui ha diritto il lavoratore.


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